Apr 28, 2007 19:44
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Italian term

V° d'obbligo

Non-PRO Italian to French Bus/Financial Law: Contract(s) waste management
Si comunica che il consiglio di amministrazione di questa azienda, tramite la deliberata citata sopra, ha autorizzato il V° d'obbligo per la variazione del servizio effettuato da codesta impresa, per l'importo specificato qui di seguito.
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j'ai bien peur que ce soit difficile à expliquer en un mot et incompréhensible sans expliquer la loi italienne...

cela signifie que l'adjudicataire déclare accepter d'exécuter les ouvrages correspondant à la variante en cours de travaux demandée par le Maître d'oeuvre, dans la limite d'un **cinquième du montant** total du marché, appelé dans la loi italienne sur les marchés publics "cinquième obligatoire"

Voici l'explication détaillée en italien: www.simone.it/appaltipubblici/direzione/sesto.htm
(ne s'ouvre qu'en cache en cherchant dans google "quinto d'obbligo")

Il quinto d'obbligo o sesto quinto

Cosa è e come si determina il quinto d'obbligo o "sesto quinto"

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga un aumento o una diminuzione delle opere da eseguirsi, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, senza alcuna indennità, le variazioni che non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto.

Già con la L. 2248/1865 si era previsto che, in caso di variazioni in corso d'opera, l'appaltatore è obbligato ad eseguire le opere in aumento o in diminuzione "fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto" alle stesse condizioni del contratto (così l'art. 344 della L. 2248/1865, articolo non abrogato dal Regolamento). Tale disposizione veniva ripresa dall'art. 14 del D.P.R. 1063/1962 (previgente Capitolato Generale) secondo cui "l'Amministrazione può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore".

Ora l'art. 10, commi 2 e 3 del nuovo Capitolato Generale ribadisce la previsione del cosiddetto quinto d'obbligo disponendo che: "Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori".

Quando, invece, la variante (sempre che rientri nelle tipologie prima viste) superino l'importo del quinto (di qui la definizione di sesto quinto) il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
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